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				<title>SG Consulenza e Servizi : News</title>
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				<description>SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO- Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR)- Piano operativo di sicurezza (POS)- Piano di emergenza ed evacuazione con elaborati grafici (PEE)- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)Corsi di Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008:• RLS • RSPP • ASPP • Primo Soccorso• Antincendio • Formazione ed Addestramento Lavoratori• Sicurezza nei Cantieri</description>

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				<copyright><br>[color=black]© 2008-2011 - [b]SG Consulenza e Servizi[/b] di Salvatore Geraci - P.I. 05612120823Via Orazio Costantino, 12 - 90011 Bagheria (PA)Tel. 091 969281 - 091 8438718 - Fax 091 8041006 - Mobile 392 9729203sito web: [link=http://www.sgconsulenzaeservizi.it]www.sgconsulenzaeservizi.it[/link] • e-mail: <a href="mailto:info@sgconsulenzaeservizi.it"> info@sgconsulenzaeservizi.it</a>[/color]</copyright>
				<managingEditor>danilo@nospam.com (Danilo)</managingEditor>
				<webMaster>danilo@nospam.com (Danilo)</webMaster>
				<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:52:25 +0200</pubDate>
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					<title>SG Consulenza e Servizi : News</title>
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					<description>SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO- Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR)- Piano operativo di sicurezza (POS)- Piano di emergenza ed evacuazione con elaborati grafici (PEE)- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)Corsi di Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008:• RLS • RSPP • ASPP • Primo Soccorso• Antincendio • Formazione ed Addestramento Lavoratori• Sicurezza nei Cantieri</description>
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						<title>Sicurezza sui luoghi di lavoro: cosa dice la legge, cosa ancora si può fare</title>
<link>http://www.sgconsulenzaeservizi.it/news.php?item.4.1</link>
<description><![CDATA[Il decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 contenente il testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato in GU 30 aprile 2008) è formalmente entrato in vigore dalla data del 18 maggio 2008, con posticipo della efficacia al giorno 16 del mese di maggio del 2009, per la parte relativa alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la formazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi ex art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008); alle disposizioni sulla "valutazione dei Rischi Stress lavoro-correlati", (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008); alle disposizioni sul divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).<br /><br />Dovrebbero, poi, entrare in vigore il 16 agosto le norme che prevedono l'obbligo di comunicazione all'Inail del nominativo del Rls ( "nota" del 15 maggio 2009 del ministero del Lavoro che ha prorogato alla predetta data il termine originario) mentre resta differito a sei mesi dopo l'adozione del decreto di realizzazione del Sinp, l'obbligo di comunicazione a Inail ed Ipsema (Istituto Previdenza Settore Marittimo) degli infortuni almeno 1 giorno e inferiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008).<br /><br />Differite, infine, alla data del 26 aprile 2010 anche le disposizioni sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni ottiche artificiali.<br /><br />Dovrebbero considerarsi entrate in vigore anche le norme di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.<br /><br />Resta diversamente regolata la decorrenza delle norme per il lavoro nelle navi e per le Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.<br /><br />La legge, che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le precedenti disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - ha inteso adeguare il complesso normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.<br /><br />Essa si compone di 306 articoli, contenenti, tra l’altro, disposizioni sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche), sulla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sulla protezione da agenti chimici, da agenti cancerogeni e mutageni, dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sulla protezione dalla esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria), sulla protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro)<br /><br />Sono individuati i soggetti responsabili, sono descritte le misure gestionali e gli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. <br />Si tratta di una legge complessa, per certi aspetti criticata dal mondo degli imprenditori a causa della onerosità di alcuni adempimenti, con una solida architettura, frutto di molti anni di studi e che sicuramente, ove effettivamente e completamente attuata, porrebbe un freno alla attuale situazione in cui i continui infortuni sul lavoro dimostrano la fatiscenza dei sistemi di protezione adottati di fatto nelle aziende e la assoluta carenza di un sistema di controllo efficace.<br /><br />Tale complessità ed incisiva importanza giustificherebbe la organizzazione, nelle imprese, di opportune attività formative per i lavoratori (come, del resto imposto dalla legge stessa.) e la partecipazione attiva ai corsi di apprendimento dei soggetti responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei datori di lavoro, in primo luogo (l’offerta formativa non manca anche grazie ad una molteplicità di iniziative private che si aggiungerebbero a quelle dovute dalla pubblica amministrazione secondo le disposizioni della legge).<br /><br />La speranza è che la legge sia una occasione di sviluppo della cultura della sicurezza a tutti i livelli, in un momento in cui,soprattutto a causa dell’abbassamento dei livelli di controllo pubblico, e della disattenzione dei datori di lavoro per il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli infortuni si inseguono giornalmente giustificando l’allarme in diverse occasioni manifestato dal Presidente della Repubblica e, si vorrebbe, anche della compagine di Governo.<br /><br />Ma la effettiva applicazione della legge richiederebbe alcuni fondamentali interventi normativi ed attività di organizzazione degli enti di sostegno e di controllo da essi previsti.<br /><br />Non sembra che il governo si sia impegnato su questo fronte.<br /><br />Mancano ad oggi i regolamenti che dovrebbero dare attuazione al nuovo Testo Unico, nonostante la scadenza in molti casi dei termini indicati nella legge; mancano le iniziative necessarie per la organizzazione dei servizi previsti dalla legge.<br /><br />La legge, dunque, a causa dei ritardi e delle proroghe di cui si è detto, rimane, in atto, sostanzialmente disapplicata.<br /><br />Il rischio più grave è comunque quello di una sua prossima incisiva modifica peggiorativa.<br /><br />Infatti, il governo, nello scorso mese di marzo, ha dato il via libera ad uno schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive al predetto decreto n. 81<br /><br />Si tratterebbe di modifiche che altererebbero radicalmente l’impianto della legge abbassando notevolmente il livello delle garanzie per la sicurezza nei luoghi di lavoro e frustrando le speranze di progresso che sono state riposte nella legge e che, assieme ai ritardi evidenziati, marcherebbe l’azione di governo con un segnale che sarebbe espressione di una linea politica diametralmente opposta alle dichiarazioni di intenti dei suoi leader.<br /><br />Se l’ottimismo deve prevalere, e se la fiducia nella effettiva imparzialità della azione di governo deve rimanere salda nei nostri cuori ad ogni costo, non ci resta che aspettare che, superate le difficoltà legate al tragico evento sismico che ha colpito la provincia dell’Aquila, al momento elettorale, alle vicende personali del Premier ed a quant’altro, si ponga mano, senza necessità di sollecitazioni esterne di carattere sindacale e politico, ai provvedimenti necessari per la concreta e totale applicazione della legge con la stessa celerità che il governo ha saputo dimostrare in altre occasioni.<br /><br />Con ciò non si vuole negare che la legge possa rivelarsi, in qualche punto, carente o poco ragionevole, si vuole solo dire che il buon senso e la equilibrata gestione del problema della sicurezza nei luoghi di lavoro imporrebbe il differimento di ogni decisione sugli eventuali interventi correttivi alla scadenza di un periodo di sperimentazione ed alla concreta verifica degli inconvenienti che eventualmente dovessero affiorare da questa sperimentazione, senza cedimenti a pressioni lobistiche che nulla hanno a che vedere con la sicurezza del lavoro e che sostanzialmente finiscono per danneggiare la stessa impresa nella misura in cui l’insicurezza del luogo di lavoro, che esse generano, si risolve, alla lunga, in fattore di perdita di professionalità, di costi aziendali aggiuntivi, in disaffezione del lavoratore e, talvolta, anche in calo di produzione.<br /><br /><a class='bbcode' href='http://www.siciliainformazioni.com/giornale/cronaca/53667/sicurezza-luoghi-lavoro-cosa-dice-legge-cosa-ancora-fare.htm' >fonte</a>]]></description>
<author>danilo@nospam.com (Danilo)</author>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:19:27 +0200</pubDate>
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						<title>Iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008sulla sicurezza del lavoro</title>
<link>http://www.sgconsulenzaeservizi.it/news.php?item.3.1</link>
<description><![CDATA[Le Commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali) hanno iniziato nella seduta di martedì 26 maggio, l’esame in sede consultiva su atti del governo, dello schema di decreto legislativo n. 79, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.<br /><br />Dopo che il presidente della XI Commissione Moffa ha ricordato che dopo lo svolgimento delle reazioni introduttive avrà luogo un ciclo di audizioni informali di enti, associazioni ed organismi interessati dalle misure previste dallo schema di decreto, ha preso la parola il relatore per la XI Commissione Cazzola (Pdl), il quale ha preliminarmente ricordato che l’adozione di un decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto dalla legge di delega (art. 1, comma 6 della legge n. 123 del 2007) ed è pertanto un atto dovuto. A suo avviso, lo schema di decreto non ha carattere particolarmente innovativo, ma si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento complesso ed importante come il predetto decreto n. 81, emanato sicuramente con sollecitudine, a Camere ormai sciolte nella passata legislatura e accompagnato da forti riserve di tutte le associazioni imprenditoriali. Il provvedimento correttivo tende pertanto al superamento di un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo e alla promozione della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e l’informazione, l’adozione e la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l’esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti.<br /><br />La rivisitazione dell’apparato sanzionatorio – ha poi affermato il relatore - è attuata sulla base di indirizzi non in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega: le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente, sia con riferimento alla tipologia della pena (detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni, allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse, punendo più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato tra sanzioni e rischio d’impresa.<br /><br />Dopo avere rilevato che resta confermato l’aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali, il relatore ha osservato che viene mantenuto l’arresto per l’omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre la prescrizione viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa.<br /><br />Il relatore, nel soffermarsi sul parere della Conferenza Stato-Regioni, nel quale si prende atto che le Regioni hanno espresso un parere negativo sul testo, salvo la Lombardia, ha ricordato che la contrarietà delle Regioni è stata motivata dal fatto che il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l’articolo 2-bis e l’articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: nel merito, le Regioni ritengono che l’articolo 2-bis non fornisca sufficienti garanzie in materia di presunzione di conformità alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, in quanto a loro avviso il rispetto delle norme non può essere presunto, ma va accertato caso per caso, evitando altresì una confusione di ruoli e di soggetti nell’azione di prevenzione. Per quanto riguarda l’articolo 10-bis, le Regioni - pur non avendo formale competenza in materia penale - obiettano che esso introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, su cui le stesse Regioni hanno indiscusse competenze. Su questi temi, ha osservato il relatore, il governo si è comunque dichiarato disponibile al confronto, anche nell’ambito della discussione parlamentare in corso.<br /><br />Il relatore si è poi soffermato sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnalando le novità introdotte dal provvedimento in esame, a partire dall’articolo 2 del provvedimento correttivo, che, introducendo l’articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 81, stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle normative di sicurezza: la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi; la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere effetto esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché dell’utilizzo di macchine marcate CE. <br /><br />Dato conto del contenuto dell’articolo 3, che modifica l’ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori; dell’articolo 4 che introduce, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell’osservanza della normativa, i lavoratori in prova, e dell’articolo 7 che assegna all’Inail nuove competenze relative all’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro, il relatore si è soffermato sul nuovo articolo 15-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall’articolo 10-bis dello schema all’esame delle Commissioni, rilevando che esso individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di «posizioni di garanzia». <br /><br />In particolare, si prevede che il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento; che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate. Il relatore ha ricordato che tale disposizione ha sollevato forti polemiche e suscitato persino l’autorevole intervento del Capo dello Stato e che il Ministero competente si è dichiarato ampiamente disponibile a modificare la norma, pur ritenendo necessario graduare le responsabilità oggettive, poiché non sembra possibile attribuire, sempre e comunque, ai vertici aziendali la responsabilità di ogni tipo di evento che si verifichi nei luoghi di lavoro.<br /><br />Il relatore Cazzola ha poi ricordato che con il provvedimento correttivo le indicazioni fornite a seguito dell’interpello, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non costituiscono più criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti. Con le modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, si intende favorire l’adeguamento del documento di valutazione all’evoluzione delle condizioni di lavoro e ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, siano quelli legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell’appalto specifico.<br /><br />Nell’ambito della valutazione dei rischi, il relatore ha ricordato che il provvedimento correttivo introduce il principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall’utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e dà facoltà al datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16). Il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori è regolato dall’articolo 28 del provvedimento all’esame.<br /><br />Tra gli altri articoli del provvedimento correttivo richiamati dal relatore, può essere opportuno ricordare le modifiche alle discipline sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 57, che ridefinisce la figura del responsabile dei lavori, la cui nomina non è più obbligatoria, mentre nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento; e all’articolo 58, che reca tra l’altro una disposizione di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), riguardante l’obbligo del committente di designazione di uno o più coordinatori dei lavori per i casi in cui in un cantiere mobile operino più imprese. <br /><br />Di particolare rilievo, secondo il relatore, è poi il potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese. Con la modifica all’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – ha proseguito il relatore -viene rivisto il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l’Inail. In particolare, si prevede che una quota, pari al 50 per cento delle risorse afferenti al medesimo fondo, sia destinata al sostegno delle attività degli organismi paritetici, stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Con la modifica all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 20), la formazione dei preposti, nel settore edile può essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti.<br /><br />Il relatore per la XII Commissione Barani (Pdl), si è soffermato sulle disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnalando, in particolare, gli articoli 6, 7, 12, 13, 22, 24, 110 e 111. L’articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi. <br /><br />Mediante una modifica all’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di Inail, Ipsema ed Ispesl, l’articolo 7 consente all’Inail l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro non oneroso stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’Inail. La norma in esame consente altresì l’utilizzo da parte dell’Inail e dell’ Ipsema delle somme stanziate e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l’esercizio successivo, nella eventualità di economie avvenute nell’esercizio in corso. <br /><br />L’articolo 12 introduce poi alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l’inserimento dell’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro quarantotto ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Mediante limitate modifiche all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l’articolo 13 individua nella sede di lavoro - o nella sede legale del datore di lavoro - il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l’originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.<br /><br />L’articolo 22, incidendo sull’articolo 39 del decreto legislativo 81 del 2008, relativo allo svolgimento dell’attività del medico competente, detta una modifica di carattere formale sull’incompatibilità del dipendente pubblico allo svolgimento di tale funzione. L’articolo 24 detta una serie di modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, riguardanti: la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi; l’introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva e alla ripresa del lavoro dopo un’assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni; la previsione di un giudizio scritto del medico competente - consegnato in copia al lavoratore - nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.<br /><br />L’articolo 110 modifica l’articolo 259 del decreto legislativo riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto. Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro, mentre la modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una «sorveglianza sanitaria», non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.<br /><br />Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l’opportunità di effettuare altri esami clinici, privilegiando metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica. L’articolo 111 modifica all’articolo 261 del decreto legislativo che dispone l’applicazione delle procedure di registrazione, presso l’apposito registro nazionale dell’Ispesl dei casi accertati di mesotelioma. In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.<br /><br /><a class='bbcode' href='http://www.rassegna.it/articoli/2009/06/03/47964/testo-unico-alla-camera-il-decreto-correttivo' >fonte</a>]]></description>
<author>danilo@nospam.com (Danilo)</author>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:18:54 +0200</pubDate>
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						<title>KLIMAHOUSE 2009 - 4a Fiera internazionale per l’efficienza energetica nell’edilizia e l’edilizia sostenibile</title>
<link>http://www.sgconsulenzaeservizi.it/news.php?item.2.1</link>
<description><![CDATA[Dopo l’eccellente successo dell’edizione 2008 di “Klimahouse” progettisti, imprenditori e consumatori sono in attesa della manifestazione fieristica più specializzata nel campo dell’efficienza energetica che si terrà, per la quarta volta, nel quartiere fieristico di Bolzano dal 22 al 25 gennaio 2009.<br /><br />La terza edizione di “Klimahouse”, Fiera specializzata dedicata all’efficienza energetica e all’edilizia sostenibile, tenutasi nel gennaio di quest’anno, ha registrato quasi 37.000 presenze desiderose di sapere come risparmiare energia ed imparare a sfruttare bene le opportunità esistenti presentate dalle 375 aziende ed associazioni che hanno esposto materiali innovativi, proposto tecniche di costruzione alternativa all’avanguardia e suggerito pratiche soluzioni per risparmiare energia.<br />I nostri edifici consumano quantità spropositate d’energia. Il continuo aumento dei costi e la pericolosa dipendenza dall’importazione di energia e minacciosi cambiamenti climatici impongono rapide prese di posizione. Nei prossimi anni, in tutto il mondo, sarà dato sempre più risalto alla difesa del clima; l‘edilizia sostenibile è un argomento di crescente attualità sia in Alto Adige sia nelle altre regioni italiane e il nuovo ordinamento edilizio della città di Bolzano, approvato recentemente, ne è la conferma. Una delle normative del nuovo ordinamento – in vigore da maggio 2007 – prevede per CasaClima uno standard minimo di classe B e l’utilizzazione obbligatoria dell’energia solare, con pannelli termici ovvero con impianti fotovoltaici, per almeno il 25% del fabbisogno termico totale equivalente. Questa normativa è applicata a tutti gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, ovvero sottoposti a ristrutturazione che coinvolga almeno il 50% del volume o della superficie utile. CasaClima rappresenta una nuova cultura edile per l’abitazione moderna, che unisce sostenibilità, drastica riduzione dei costi energetici e una perfetta climatizzazione dell’ambiente.<br />Fiera Bolzano, con “Klimahouse 2009”, sarà la vetrina delle possibilità tecniche ed economiche per il risparmio energetico e per la protezione della natura per il settore edile; il cuore della manifestazione sarà, anche per l’edizione 2009, il congresso “Casa Clima – Costruire il futuro“, che, nel 2008, ha visto la partecipazione di oltre 900 operatori provenienti da tutta Italia. <br /><br />Tutte le informazioni su Klimahouse 09 sono sempre aggiornate alla pagina  <a class='bbcode' href='http://www.klimahouse.it' >www.klimahouse.it</a>]]></description>
<author>danilo@nospam.com (Danilo)</author>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:18:20 +0200</pubDate>
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						<title>Enti locali: gruppo Pd, bilanci comuni a rischio, governo intervenga</title>
<link>http://www.sgconsulenzaeservizi.it/news.php?item.1.2</link>
<description><![CDATA[Con due interrogazioni presentate in commissione Bilancio alla Camera, presentate dall'on. Antonio Misiani e sottoscritte da altri sette deputati del Partito Democratico (Ivano Miglioli, Maino Marchi, Massimo Marchignoli, Marco Causi, Simonetta Ruminato, Elisa Marchioni e Paola De Micheli) sollecitano il governo a rispondere alle questioni recentemente sollevate dall'Anci in merito al Patto di stabilità interno e alla mancata restituzione di parte del minor gettito Ici prima casa.<br /><br />La prima interrogazione muove dalle forti preoccupazioni manifestate dai Comuni in relazione alla compensazione del minor gettito derivante dall'abolizione dell'Ici prima casa (secondo Anci mancano all'appello almeno 700 milioni di euro per il 2008), a cui si aggiungono i problemi legati alla decurtazione dei trasferimenti erariali per effetto del decreto Bersani-Visco del 2006 e della Finanziaria 2008. Gli interroganti, riprendendo le sollecitazioni dell'Anci, chiedono che il Governo approvi un Decreto-legge per provvedere all'integrale compensazione delle risorse mancanti ai Comuni, come l'esecutivo stesso aveva promesso agli Enti locali in un recente incontro presso il Ministero dell'Interno.<br /><br />La seconda interrogazione riguarda l'art. 77 bis, comma 8 del decreto-legge 112/2008, che dispone la neutralità dei proventi da alienazioni per la costruzione dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, una norma che rischia di mettere in serie difficoltà i Comuni che hanno in programma per il 2009 dismissioni patrimoniali (secondo l'ANCI, circa metà dei Comuni soggetti al Patto). I deputati del PD sollecitano il Governo a rendere facoltativa per i Comuni la neutralizzazione di queste entrate straordinarie e di individuare nell'ambito del Patto di stabilità una soglia di sostenibilità in modo che il differenziale tra i saldi obiettivo 2008 e 2009 non sia superiore al 20% della spesa finale.<br /><br />Secondo Antonio Misiani, deputato PD membro della Commissione bilancio, "i bilanci dei Comuni, a causa della mancata compensazione dell'ICI prima casa e di altri problemi pregressi, rischiano di andare incontro a serissime difficoltà già nel 2008. E' assolutamente necessario che il Governo intervenga, restituendo ai Sindaci le risorse mancanti e correggendo la distorsione del Patto di stabilità interno legata alla neutralizzazione dei proventi da dismissioni patrimoniali".]]></description>
<author>danilo@nospam.com (Danilo)</author>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:17:45 +0200</pubDate>
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